Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per il 2020 cambia aspetto e si suddivide in tre tipologie:

1. R&S attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite nella comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE. Le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

2. Innovazione tecnologica: attività diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di un prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, ossia un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Riferimento Manuale di Oslo dell’Ocse.

3. Attività di design e innovazione estetica. Consulta la precedente news 

BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavora

SPESE AMMISSIBILI
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. E’ prevista, inoltre, una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nelle attività eleggibili;

b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e (solo per R&S ed innovazione tecnologica) ai software, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;

c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta. E’prevista una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato;

d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
L’agevolabilità dei beni materiali mobili e dei software, dei servizi di consulenza e dei materiali è correlata all’entità delle spese di personale di cui alla lettera a) e/o dei contratti di cui alla lettera c).

AGEVOLAZIONE

Logica VOLUMENTRICA
• per le attività di R&S, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
• per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per le attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

CUMULABILITA’
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale aspetto differisce sensibilmente dalla precedente versione del bonus, per la quale era espressamente previsto che il costo dovesse assumersi al lordo di altri incentivi.

OBBLIGHI

  • Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione.
  • Certificazione sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili
  • Relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
  • Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività

I criteri e la corretta classificazione delle attività svolte saranno definite da un Decreto del Mise da emanarsi entro il mese di marzo.

Per informazioni 0575 520494 info@finsystemsrl.it

 

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