Il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive è una misura a sostegno delle imprese alberghiere e delle strutture che svolgono attività agrituristica (esistenti alla data del 01/01/2012) e degli stabilimenti termali.

Spese ammissibili:

interventi di ristrutturazione edilizia (servizi igienici e costruzione dei servizi igienici; ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti; modifica dei prospetti dell’edificio; sostituzione di serramenti esterni; installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, etc.);

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (sostituzione di finiture; interventi di natura edilizia più rilevanti, quali il rifacimento di scale ed ascensori; realizzazione ex novo di impianti sanitari dedicati alle persone portatrici di handicap etc.);

interventi di incremento dell’efficienza energetica (installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua; realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico, etc.);

interventi inerenti l’adozione di misure antisismiche (valutazione della classe di rischio; progettazione degli interventi; interventi di tipo locale; interventi di miglioramento del comportamento sismico);

acquisto di mobili e componenti d’arredo (l’acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione; acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, etc.).

In merito alle spese eleggibili ricordiamo che:

per la riqualificazione di cui alle lettere a) e b) il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui si determini un aumento della cubatura complessiva;

per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, è intervenuto il D.L. n. 50/2017, che ha esteso dal secondo all’ottavo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, il termine entro il quale il beneficiario dell’agevolazione non può cedere i beni agevolati a terzi o destinarli a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, pena la revoca del beneficio.

Il bonus, da utilizzare esclusivamente in compensazione attraverso F24, a decorrere dagli investimenti sostenuti nel 2017, è stato elevato al 65% delle spese agevolabili fino all’importo massimo di 200.000,00 euro, in regime de minimis.

Con riferimento alle tempistiche:

la compilazione della domanda, deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10 del 14 Gennaio – alle ore 16 del 11 Febbraio 2019;

click day: le domande già caricate si possono inviare esclusivamente dalle ore 10 del 18 Febbraio – alle ore 16 del 19 Febbraio 2019.

Per informazioni 0575.520494

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