Iperammortamento per impianti fotovoltaici
L’iperammortamento, una deduzione maggiorata che aumenta il costo fiscalmente riconosciuto degli investimenti nei beni nuovi, inserisce tra le spese ammissibili oltre ai beni 4.0, materiali e immateriali, anche gli impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo, anche a distanza, e relativi sistemi di accumulo.
La disciplina richiama l’articolo 30, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, che definisce il perimetro dell’auto-consumatore di energia rinnovabile, consentendo la produzione anche in siti diversi rispetto a quello di consumo, purché nella disponibilità del medesimo soggetto.
Sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:
- Moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea (Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo) con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- Moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzionedi silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%
Viene invece esclusa, a seguito delle modifiche introdotte in sede parlamentare, la possibilità di agevolare i moduli con efficienza a livello di singolo componente pari almeno al 21,5%, originariamente prevista nel testo del disegno di legge e operativa sui beni 5.0 versione 2024-2025.
In corso di approvazione il decreto attuativo
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