Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all’art.10 del DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge del 29 luglio 2014 n.106, è riconosciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%, è esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

Viene, inoltre, rideterminato il limite massimo di spesa per la concessione del credito d’imposta previsto dal comma 7 dell’art. 10 citato, relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016.

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