Pubblicati gli attesi chiarimenti sul bonus pubblicità, necessari per fornire un quadro chiaro e dettagliato su come funzionerà il credito d’imposta, consentendo a tutti gli interessati di assumere le conseguenti decisioni di investimento anche per il corrente anno, sfruttando le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017.

Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia, stabilirà infatti termini e modalità di attuazione del credito d’imposta e individuerà gli investimenti ammissibili all’agevolazione, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo e la documentazione richiesta.

Beneficiari 

Possono accedere all’agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Costi ammissibili

Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Agevolazione

Il bonus si configura quale credito d’imposta utilizzabile in compensazione, previa istanza da presentare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini della prima applicazione del bonus per l’anno 2017, come specificato dal Decreto Legge 16 Ottobre 2017, n. 148 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale, anche online, effettuati dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. L’applicazione dell’incentivo nel 2017 è pertanto parziale, perché non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A decorrere dall’anno 2018, l’agevolazione è riconosciuta sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Il parametro storico di riferimento deve essere considerato in relazione al costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente.

L’incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; sale al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

 

Domanda

Non è previsto un click day. Per accedere all’incentivo occorrerà presentare la domanda nella forma di una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, usufruendo di una finestra temporale ampia in fase di definizione (probabilmente dal 1° Marzo al 31 marzo di ciascun anno).

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Vuoi ricevere i prossimi articoli?

Iscriviti alla Newsletter

Simple Share Buttons