L’art. 125 del  D.L. 34/2020 ( Decreto Rilancio) ha abrogato il precedente analogo incentivo introdotto dal D.L. 18/2020  ( Cura Italia ) e rimodulato dal D.L. 23/2000 ( Decreto liquidità) e disciplina il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nonchè gli enti non commerciali.

Risultano agevolabili le spese sostenute nel 2020 e riguardanti uno o entrambi i seguenti interventi:

  1. sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa
  2. l’acquisto di dispositivi e di prodotti per la sicurezza e in particolare: dispositivi di protezione individuale tra cui guanti, mascherine, tute di protezione e calzari; prodotti detergenti e disinfettanti tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti conformi ai requisiti di sicurezza; dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi

Il credito d’imposta non può superare l’importo di 60mila euro per azienda e spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap.

I criteri e le modalità di applicazione del credito d’imposta sono stabiliti con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Rilancio.

 

Per maggiori informazioni 0575 520494 info@finsystemsrl.it

 

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