Il credito d’imposta regolamentato dai commi da 46 a 56 della manovra è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Significa che l’agevolazione si applica in relazione al costo aziendale del personale effettivamente impiegato nelle attività di formazione, non al costo della formazione. Quindi, indipendentemente dalla spesa che l’azienda sostiene per pagare chi fornisce la formazione.

Le spese di formazione sono incentivate solo se pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

L’incentivo riguarda tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile. Si applica al periodo d’imposta 2018.

La norma specifica con precisione quali sono gli ambiti di formazione incentivati, che devono riguardare le tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 come big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Queste tecnologie devono essere applicate negli ambiti indicati nell’allegato A della manovra.

Non sono invece incentivate le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non si applicano il limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti di imposta previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e quello massimo di compensabilità pari a 700mila euro di cui all’articolo 34 della legge 388/2000. Sono previsti specifici obblighi di certificazione. Bisogna attendere un decreto ministeriale dello Sviluppo economico, di concerto con i dicasteri di Economia e Lavoro, entro 90 giorni dal primo gennaio, che conterrà le disposizioni applicative con particolare riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio e alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Per informazioni 0575 520494 – info@finsystemsrl.it

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