Credito d’imposta bonifica amianto
Agevolazione nazionale
Beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello stato, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.
Interventi ammissibili
Interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse inoltre le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10mila euro per ciascun progetto di bonifica.
Spese ammissibili
- Lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
- Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto
- Sistemi di coibentazione industriale in amianto
Sono esclusi gli interventi che non comportano lo smaltimento dell’amianto, come l’incapsulamento ed il confinamento, e le eventuali spese successive alla bonifica come es. rifacimento della copertura rimossa.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute effettuati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Spesa minima per il progetto di bonifica € 20.000 EURO.
Ammontare dei costi eleggibili, per ciascuna impresa è limitato all’importo di € 400.000 EURO.
L’effettività delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto all’albo dei commercialisti o esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quelli dei consulenti del lavoro.
Il credito è concesso in regime “de minimis “ e non è cumulabile con altre agevolazioni
Procedura d’accesso
Dal prossimo 16 novembre sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate presentano apposita domanda da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.miniambiente.it.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino ad esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17milioni di euro.
Documentazione
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato:
- Il costo complessivo degli interventi
- L’ammontare delle singole spese eleggibili
- L’ammontare del credito d’imposta richiesto
- Di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa
La domanda dovrà essere corredata:
- Piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente
- Comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/ attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL
- L’attestazione di effettività delle spese sostenute
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti “de minimis”
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2017
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