Iperammortamento
L’Iperammortamento è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Modalità
La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.
Sono agevolabili due categorie di investimenti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Misura della maggiorazione – beni materiali (Allegato IV) e impianti per l’autoproduzione
Quota di investimento: fino a 2,5 milioni di euro – maggiorazione del costo 180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro – maggiorazione del costo 100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro – maggiorazione del 50%
Beneficiari
Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate in Italia.
Sono escluse (art. 1, comma 428, L. 199/2025):
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale
- imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni
Per le imprese ammesse, il beneficio è comunque subordinato a due condizioni:
- regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili al settore
Come accedere
Per accedere al beneficio l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti, con indicazione dei dati relativi ai beni, alla data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e all’applicazione della maggiorazione.
L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.
Per maggiori informazioni 0575 520494 – info@finsystemsrl.it

